MELE E PERE REGOLAMENTO (CEE) N. 920/89 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 1989 che stabilisce le norme di qualità per le mele e le pere G.U. CEE N - L 97 del 11/04/1989 (pag. 30) e modifiche apportate con G.U. CEE N - 44 del 20/02/1990 Reg. 421/90 G.U. CEE N - 52 del 28/02/1990 Reg. 487/90 G.U. CE N - 215 del 9/08/2001 Reg. 1619/01 Modificato dal Reg. (CE) 46/2003 del 10 gennaio 2003 - G.U. 7 del 11/01/03 (pag. 61) Norma di qualità per mele e pere I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica alle mele e alle pere delle varietà (cultivar) derivate dal Malus domestica Borkh e dal Pyrus communis L. destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele e le pere destinate alla trasformazione industriale. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele e le pere devono presentare dopo condizionamento e imballaggio. A. Caratteristiche minime In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele e le pere devono essere: ‑ intere, ‑ sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, ‑ pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili, ‑ praticamente prive di parassiti, ‑ praticamente esenti da attacchi parassitari, ‑ prive di umidità esterna anormale, ‑ prive di odore e/o sapore estranei. Inoltre, esse devono essere state raccolte con cura. Lo sviluppo e il grado di maturazione delle mele e delle pere devono essere tali da consentire alla frutta: ‑ di proseguire il processo di maturazione in modo tale da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali ([1]); ‑ di sopportare il trasporto e le operazioni connesse; ‑ di arrivare in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione. B. Classificazione Le mele e le pere sono classificate nelle tre categorie seguenti: i) Categoria "Extra" Le mele e le pere di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono avere la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà ([2]) e conservare intatto il peduncolo. La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento. Esse non devono presentare difetti, ad eccezione di lievissime alterazioni della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale del prodotto, la sua qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio. Le pere non possono essere grumose. ii) Categoria I Le mele e le pere di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (2). La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento. Alcuni frutti possono presentare i seguenti lievi difetti, che non possono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione del prodotto nell'imballaggio: ‑ un lieve difetto di forma, ‑ un lieve difetto di sviluppo, ‑ un lieve difetto di colorazione. - lievi difetti della buccia non superiori a: - 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, - 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie superiore a 0,25 cm2 - 1 cm2 di superficie totale per le ammaccature lievi, che non devono essere decolorate. Per le mele, il peduncolo può mancare, purchè la rottura sia netta e la buccia adiacente non risulti lesionata. Per le pere, il peduncolo può essere leggermente danneggiato. Le pere non possono essere grumose. iii) Categoria II Questa categoria comprende le mele e le pere che non possono essere classificate nelle categorie superiori, pur rispondendo alle caratteristiche minime sopra definite (2). La polpa non deve presentare difetti di rilievo. Sono ammessi i seguenti difetti, purchè i frutti conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione: ‑ difetti di forma, ‑ difetti di sviluppo, ‑ difetti di colorazione. - difetti della buccia non superiori a: - 4 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata, - 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti, comprese le ammaccature lievemente decolorate, salvo per quelli derivanti dalla ticchiolatura (Venturia inaequalis), che non devono occupare una superficie superiore a 1 cm2 . III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto o dal peso. In questo caso, tuttavia, il peso minimo fissato deve essere tale che tutti i frutti presentino, secondo i casi, il diametro minimo indicato nella tabella che segue.
1 L'elenco non esaustivo delle varietà a frutti grossi figura nell'appendice alla presente norma. _______________________________________________________________ A titolo eccezionale, non sarà richiesto alcun calibro minimo per le spedizioni di pere estive di cui all'elenco dell'appendice alla presente norma, effettuate dal 10 giugno al 31 luglio di ogni anno. Per garantire un calibro omogeneo in ciascun imballaggio, la differenza di diametro tra i frutti di uno stesso imballaggio è limitata a: - 5 mm per i frutti della categoria Extra e i frutti delle categorie I e II presentati in strati ordinati ([3]) - 10 mm per i frutti della categoria I presentati alla rinfusa nell'imballaggio o in preimballaggi ([4]). Per i frutti della categoria II presentati alla rinfusa nell'imballaggio o in preimballaggi non è prevista alcuna regola di omogeneità del calibro. IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per ogni imballaggio. A. Tolleranze di qualità i) Categoria "Extra" Il 5% in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. ii) Categoria I Il 10% in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. Tuttavia, tale tolleranza non si applica alle pere prive di peduncolo. iii) Categoria II Il 10% in numero o in peso di mele o pere non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume, ammaccature pronunciate, o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nel quadro di questa tolleranza, può essere ammesso al massimo il 2% in numero o in peso di frutti che presentino i seguenti difetti: ‑ importante manifestazione di malattia legnosa o vetrosa, ‑ leggere lesioni o screpolature non cicatrizzate, ‑ leggerissime tracce di marciume, - presenza di parassiti interni e/o alterazioni della polpa dovute a parassiti. B. Tolleranze di calibro Per tutte le categorie: a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, il 10% in numero o in peso di frutti rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio, con una variazione massima di 5 mm al di sotto del minimo per i frutti classificati nel più piccolo calibro ammesso; b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, il 10% in numero o in peso di frutti che non raggiungono il calibro minimo previsto, con una variazione massima di 5 mm al di sotto di questo calibro.
V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A. Omogeneità Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto mele e pere della stessa origine, varietà, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato) e aventi un grado di maturazione uniforme. Inoltre, per la categoria "Extra", è richiesta l'omogeneità di colorazione. Per quanto riguarda i piccoli imballaggi, destinati alla vandita al consumatore, di mele di peso netto non superiore a 3 Kg, non è richiesta l'omogeneità della varietà. Nel caso della commercializzazione di diverse varietà di mele nello stesso imballaggio non è richiesta l'omogeneità di origine. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 48 della Commissione (GU L 7 del’11.1.2003, pag. 65). B. Condizionamento Le mele e le pere devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne del prodotto. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. C. Presentazione I frutti della categoria "Extra" devono essere imballati in strati ordinati. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti: A. Identificazione Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), accanto a tale codice deve essere indicata la dicitura "imballatore e/o speditore" (o un'abbreviazione equivalente). B. Natura del prodotto ‑ "mele" o "pere", se il contenuto non è visibile dall'esterno, ‑ denominazione della o, se del caso, delle varietà. C. Origine del prodotto Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. Nel caso menzionato al punto V, A., terzo comma, ossia quando mele di varietà e di origini differenti sono presentate in un unico imballaggio destinato alla vendita al consumatore, il paese d’origine di ciascuna delle varietà interessate deve essere indicato. D. Caratteristiche commerciali ‑ categoria, ‑ calibro oppure, per i frutti presentati in strati ordinati, numero dei pezzi. Nel caso di identificazione per calibro, quest'ultimo deve essere espresso: a) per i frutti soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo, b) per i frutti non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo del frutto più piccolo nell'imballaggio seguito dall'indicazione «e più» o «e +», oppure, se del caso, dal diametro del frutto più grosso dell'imballaggio. E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo). APPENDICE 1. CRITERI DI COLORAZIONE PER LE MELESecondo la colorazione, le varietà di mele possono essere classificate in quattro gruppi: Gruppo A ‑ Varietà rosse Categoria Extra: almeno - della superficie del frutto di colorazione rossa, Categoria I: almeno - della superficie del frutto di colorazione rossa, Categoria II: almeno - della superficie del frutto di colorazione rossa. Gruppo B ‑ Varietà di colorazione rossa mista Categoria Extra: almeno ½ della superficie del frutto di colorazione rossa, Categoria I: almeno 1/3 della superficie del frutto di colorazione rossa, Categoria II almeno 1/10 della superficie del frutto di colorazione rossa. Gruppo C ‑ Varietà striate, leggermente colorate Categoria Extra: almeno 1/3 della superficie dei frutto di colorazione tipica rossa striata, Categoria I: almeno 1/10 della superficie del frutto di colorazione tipica rossa striata, Gruppo D - Altre varietà. 2. CRITERI DI RUGGINOSITA' RELATIVI ALLE MELE Secondo la rugginosità, le varietà di mele possono essere classificate in due gruppi: Gruppo R: varietà di mele per le quali la rugginosità è una caratteristica varietale della buccia e non costituisce un difetto se è conforme all’aspetto varietale tipico. Per le varietà diverse da quelle del gruppo R, la rugginosità è ammessa entro i limiti seguenti:
3. CRITERI DI CALIBRO PER LE MELE E LE PERE Secondo il calibro, le varietà di mele e pere possono essere classificate in tre gruppi: Gruppo GF: varietà di mele e pere a frutto grosso di cui al secondo comma del titolo III della norma per le mele e le pere. Gruppo PE: varietà di pere estive di cui al terzo comma del titolo III della norma per le mele e le pere Altre varietà. 4. ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE VARIETÀ DI MELE CLASSIFICATE SECONDO I CRITERI DELLA COLORAZIONE, DELLA RUGGINOSITÀ E DEL CALIBRO
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