SPINACI REGOLAMENTO (CEE) N. 1591/87 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 1987 che stabilisce norme di qualità per gli spinaci G.U. CEE N' L 146 del 0610611987 (pag. 47) Norma di qualità per spinaci
I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica agli spinaci delle varietà (cultivar) derivate dalla Spinacia oleracea L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi gli spinaci destinati alla trasformazione industriale. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli spinaci, in foglia o in cespi, devono presentare dopo condizionamento e imballaggio. A. Caratteristiche minime In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, gli spinaci devono essere: ‑ sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, ‑ di aspetto fresco, ‑ puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, ‑ praticamente privi di parassiti, ‑ privi di stelo fiorifero, ‑ privi di odore e/o sapore estranei. Gli spinaci lavati devono essere sufficientemente sgrondati. Per gli spinaci in cespi, la parte comprendente la radice deve essere tagliata immediatamente al di sotto della base delle foglie esterne. Gli spinaci devono presentare uno sviluppo ed essere in uno stato tale da consentire: ‑ il trasporto e le operazioni connesse, ‑ l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. B. Classificazione Gli spinaci sono classificati nelle due categorie seguenti: i) Categoria I Gli spinaci in foglie e gli spinaci in cespi di questa categoria devono essere di buona qualità. Le foglie devono essere: ‑ di colore e aspetto normali, in relazione alla varietà e all'epoca di raccolta, ‑ esenti da danni causati dal gelo, da parassiti animali, da malattie che ne pregiudichino l'aspetto o la commestibilità. Per gli spinaci in foglie, la lunghezza del picciolo non deve superare 10 cm. ii) Categoria II Questa categoria comprende gli spinaci in foglie e in cespi che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite. III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PEZZATURA Per gli spinaci non è obbligatoria la pezzatura. IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE Tolleranze di qualità sono ammesse in ogni imballaggio per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata. i) Categoria I Il 10% in peso di spinaci non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. ii) Categoria II Il 10% in peso di spinaci non rispondenti alle caratteristiche della categoria nĂ© alle caratteristiche minime, esclusi le foglie e i cespi affetti da marciume, o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Inoltre, per quanto riguarda gli spinaci in cespi, è ammessa una tolleranza pari al 10% in peso per i cespi le cui radici misurino al massimo un centimetro a partire dalla base delle foglie esterne. V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A. Omogeneità Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto spinaci della stessa origine, varietà e qualità. E vietato mescolare nello stesso imballaggio spinaci in foglie e spinaci in cespi. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. B. Condizionamento Gli spinaci devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ogni collo deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le seguenti indicazioni: A. Identificazione Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice la dicitura "imballatore e/o speditore" (o un'abbreviazione equivalente). B. Natura del prodotto ‑ "spinaci in foglie" o "spinaci in cespi", se il contenuto non è visibile dall'esterno. C. Origine del prodotto Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. D. Caratteristiche commerciali - categoria. E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo). |
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