UVA DA TAVOLA REGOLAMENTO (CEE) N. 2789/1999 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1999 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola G.U. CEE N - L 336 del 29/12/1999 (pag. 13) Modificato dal Reg. (CE) 716/01 del 10 aprile 2001 - G.U. 100 del 11/04/01 Modificato dal Reg. (CE) 2137/2002 del 29 novembre 2002 - G.U. 325 del 30/11/02 (pag. 30) Modificato dal Reg. (CE) 46/2003 del 10 gennaio 2003 - G.U. 7 del 11/01/03 (pag. 61) Norma per l'uva da tavola I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO La presente norma si applica all'uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti dalla Vitis vinifera L., destinata ad essere fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale. II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l'uva da tavola deve presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio. A. Caratteristiche minime In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i grappoli e gli acini devono essere: - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo, - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, - praticamente esenti da parassiti, - praticamente esenti da danni provocati da parassiti, - privi di umidità esterna anormale, - privi di odore e/o sapore estranei. Inoltre gli acini devono essere: - interi, - ben formati, - sviluppati normalmente. La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto. I grappoli devono essere stati raccolti con cura. Il succo degli acini deve presentare un indice di rifrazione corrispondente almeno a: - 12 - Brix per le varietà Alphonse Lavallée, Cardinal e Victoria, - 13 - Brix per tutte le altre varietà con semi, - 14 - Brix per tutte le varietà senza semi. Tutte le varietà devono inoltre presentare un rapporto zucchero-acidità soddisfacente. Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire: - il trasporto e le operazioni connesse, e - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. B. Classificazione L'uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti: i) Categoria "Extra" L'uva da tavola di questa categoria deve essere di qualità superiore. I grappoli devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Essi devono essere esenti da qualsiasi difetto. Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati, distribuiti uniformemente sul graspo e praticamente ricoperti della loro pruina. ii) Categoria I L'uva da tavola di questa categoria deve essere di buona qualità. I grappoli devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul graspo meno uniformemente che nella categoria "Extra". Gli acini possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto: - un leggero difetto di forma, - un leggero difetto di colorazione, - leggerissime bruciature da sole, che interessino solo l'epidermide. iii) Categoria II Questa categoria comprende l'uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite. I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purchè le caratteristiche essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate. Gli acini devono essere sufficientemente consistenti e attaccati, per quanto possibile coperti di pruina. Essi possono essere distanziati sul graspo in modo più irregolare che nella categoria I. Essi possono presentare i seguenti difetti, purchè non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto: - difetti di forma, - difetti di colorazione, - lievi bruciature da sole sull'epidermide, - lievi ammaccature, -
lievi
alterazioni dell'epidermide. III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE La calibrazione è determinata secondo il peso dei grappoli. Il peso minimo per grappolo è stabilito come segue per l'uva da tavola coltivata in serra e per l'uva di pieno campo ad acini grossi e piccoli:
IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio. A. Tolleranze di qualità i) Categoria "Extra" Il 5% in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria. ii) Categoria I Il 10% in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. iii) Categoria II Il 10% in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o da qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. B. Tolleranze di calibro i) Categoria "Extra " e I Il 10% in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria in oggetto, bensì a quello previsto per la categoria immediatamente inferiore. ii) Categoria II Il 10% in peso di grappoli non rispondenti al peso minimo della categoria in oggetto, ma di peso non inferiore a 75 g. iii) Categoria "Extra ", I e II in ciascun imballaggio destinato alla vendita diretta ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, è autorizzato un grappolo di peso inferiore ai 75 g per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata. V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE A. Omogeneità Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione. Per l’uva da tavola condizionata in piccoli imballaggi destinati alla vendita ai consumatori, di peso netto non superiore a 1 kg, l'omogeneità di varietà e d’origine non è richiesta. Per la categoria "Extra", i grappoli devono essere di colorazione e di calibro pressochè uniformi. Per la varietà Chasselas è ammesso l'inserimento in ciascun imballaggio di grappoli di colore diverso a fini decorativi. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal Reg. (CE) n. 48 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65). B. Condizionamento L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. Nella categoria "Extra", i grappoli devono essere presentati disposti in un solo strato. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte e marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente i 5 cm di lunghezza. VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti: A. Identificazione Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura "imballatore" e/o "speditore" (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica). B. Natura del prodotto - "Uva da tavola", se il contenuto non è visibile dall'esterno. - Denominazione della varietà o, se del caso, delle varietà. - di serra, se del caso. C. Origine del prodotto Paese o, se del caso, Paesi d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale. D. Caratteristiche commerciali - Categoria. E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo). Appendice Elenchi non limitativi delle varietà ad acino piccolo
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